Art. 4
Periodo di segretazione
In vigore dal 8 set 1999
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito, fatti salvi eventuali maggiori termini stabiliti dalla legge:
a) dopo 15 anni per i documenti rientranti nelle categorie di cui all', lettere c) ed e);
b) dopo 20 anni, per i documenti rientranti nella categoria di cui all', lettera d);
c) dopo 50 anni, per i documenti rientranti nelle categorie di cui all', lettere a) e b), ed all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 marzo 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 217
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-03-10;294#art-4