Art. 4

Periodo di segretazione

In vigore dal 8 set 1999
1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso è consentito, fatti salvi eventuali maggiori termini stabiliti dalla legge: a) dopo 15 anni per i documenti rientranti nelle categorie di cui all', lettere c) ed e); b) dopo 20 anni, per i documenti rientranti nella categoria di cui all', lettera d); c) dopo 50 anni, per i documenti rientranti nelle categorie di cui all', lettere a) e b), ed all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 marzo 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro della difesa Scognamiglio Pasini Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 217
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-03-10;294#art-4

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