Art. 2

Categoria di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.

In vigore dal 8 set 1999
Categoria di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali. 1. In relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti amministrativi, così come definiti dall'articolo 22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241: a) documenti dei quali la Segreteria generale del CESIS, il SISMI ed il SISDE siano comunque in possesso in relazione all'attività informativa e di sicurezza svolta in ambito nazionale ed internazionale, la cui conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali; b) documenti relativi alle infrastrutture, dotazioni, organici, sedi e mezzi degli organismi di cui alla lettera a) del presente articolo; c) documenti inerenti a riunioni internazionali in materia di misure amministrative complessive di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate; d) documenti concernenti strutture pubbliche o private che assumano, anche occasionalmente, rilievo ai fini della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali; e) documenti concernenti consulenze e valutazioni riferite a progetti di sicurezza, piani esecutivi degli stessi, materiali, apparecchiature, sistemi ed impianti tecnici di qualunque genere attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-03-10;294#art-2

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