Art. 4

Valutazione del colloquio e dei titoli

In vigore dal 13 feb 1998
1. Il giudizio di idoneità è formulato a seguito della valutazione dei titoli di carriera, dei titoli di studio, della anzianità di servizio, del curriculum formativo e del superamento di un colloquio che, oltre ai contenuti di conoscenza della organizzazione del Servizio sanitario nazionale abbia anche chiari contenuti professionali finalizzati ad accertare il livello di professionalità dell'interessato. 2. L'idoneità è conseguita dagli interessati che superino il colloquio con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi e conseguano un punteggio non inferiore a punti 6,6 relativo ai seguenti titoli: a) orario di incarico nel rapporto convenzionale, ovvero, se ricorre il caso, orario di incarico complessivo nei due rapporti convenzionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 41/1991 e n. 218/1992, per un numero di ore settimanali fino ad un massimo di 38: punti 0,10 per ora; b) anzianità di incarico per i primi cinque anni di attività: punti 0,10 per mese; c) anzianità di incarico per ciascun anno, o frazione superiore a sei mesi, oltre il quinto anno: punti 0,50; d) specializzazione: punti 0,50 per ciascuna specializzazione; e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al giudizio di idoneità comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario: punti 0,10 per ognuna fino ad un massimo di punti 0,30; f) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3,00; g) curriculum formativo: fino ad un massimo di punti 3,00. 3. Per le valutazioni dei titoli di cui alle lettere f) e g) si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982. 4. La valutazione dei titoli di cui al comma 2 avviene prima della effettuazione del colloquio di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-12-12;502#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo