Art. 3

Termini per la formulazione dei giudizi di idoneità

In vigore dal 13 feb 1998
1. La commissione formula i propri giudizi entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-12-12;502#art-3

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