Art. 2

Abrogato

Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e come tali esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

In vigore dal 1 lug 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-05;517#art-2

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