Art. 2
Abrogato2 / 3Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e come tali esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute.
In vigore dal 1 lug 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-08-05;517#art-2