Art. 2

Norma transitoria

In vigore dal 3 ott 1997
1. I prodotti di cui all'allegato, sezione II, etichettati prima del 1 luglio 1997, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 luglio 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanità Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 295
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-28;311#art-2

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