Art. 2
Norma transitoria
In vigore dal 3 ott 1997
1. I prodotti di cui all'allegato, sezione II, etichettati prima del 1 luglio 1997, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 luglio 1997
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro della sanità
Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 295
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-28;311#art-2