Art. 1
Prodotti confezionati in atmosfera protettiva
In vigore dal 3 ott 1997
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, che, in attuazione alla direttiva 79 / 112 / CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, e successive modifiche, disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Visto, in particolare, l'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 109 / 1992, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, in attuazione di norme comunitarie;
Considerato che i gas di imballaggio impiegati per il confezionamento degli alimenti in atmosfera protettiva non sono da considerare ingredienti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 109 / 1992 e non è richiesta, di conseguenza, l'indicazione degli stessi nell'elenco degli ingredienti;
Vista la direttiva 94 / 54 / CE della Commissione del 18 novembre 1994, recante modifiche alla direttiva 79 / 112 / CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità;
Vista la direttiva 96 / 21 / CE della Commissione del 29 marzo l996, recante modifiche alla predetta direttiva 94 / 54 / CE;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alle direttive 94 / 54 / CE e 96 / 21 / CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità;
Adotta
il seguente regolamento:
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Prodotti confezionati in atmosfera protettiva
1. L'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, così come modificato dal decreto del P residente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1996, n. 175, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-07-28;311#art-1