Art. 9

Unità organizzativa responsabile del procedimento

In vigore dal 2 gen 1996
1. Ai fini dell'individuazione del responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, le unità organizzative del Dipartimento della protezione civile, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, sono le seguenti: a) uffici; b) servizi; c) centri. 2. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi delle predette unità organizzative sono indicati nelle tabelle allegate al presente regolamento.
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