Art. 12

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In vigore dal 2 gen 1996
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere, in tutto o in parte, reso pubblico mediante idonei mezzi di comunicazione, nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalità potranno essere utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Il Servizio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 agosto 1995 Il Presidente: DINI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1995 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 104
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