Art. 3
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
In vigore dal 13 dic 1995
Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 luglio 1995
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro del tesoro
DINI
Il Ministro della sanità
GUZZANTI
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU
Il Ministro per gli affari regionali
FRATTINI
Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 81
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1995-07-19;502#art-3