Art. 3

Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

In vigore dal 13 dic 1995
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 luglio 1995 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro DINI Il Ministro della sanità GUZZANTI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU Il Ministro per gli affari regionali FRATTINI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1995 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 81
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1995-07-19;502#art-3

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