Art. 2

Contratto dei direttori amministrativo e sanitario

In vigore dal 22 ago 2001
1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il direttore generale, ai sensi dell', comma 1-quinquies, e dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, stipula il contratto di lavoro con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 31 MAGGIO 2001, N. 319. 3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale. 4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si impegnano a prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente. 5. Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. ALINEA SOPPRESSO DAL D.P.C.M. 31 MAGGIO 2001, N. 319. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dai luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. 5-bis. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore sanitario può, conformemente ad apposita direttiva regionale, essere integrato fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio. 6. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto. 7. I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. 8. Per quanto non previsto dagli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1995-07-19;502#art-2

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