Art. 4
Diritto di accesso
In vigore dal 3 gen 1995
1. Tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 ottobre 1994
Il Presidente: BERLUSCONI Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 49
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-18;692#art-4