Art. 3

P r o c e d u r a

In vigore dal 3 gen 1995
1. La nomina degli esperti e il conferimento degli incarichi deve avvenire previa approfondita istruttoria, volta ad individuare le professionalità meglio rispondenti ai requisiti richiesti dall'. 2. Il provvedimento di nomina di conferimento dell'incarico acquista in ogni caso efficacia dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Unitamente al provvedimento è pubblicato, in allegato, il curriculum del soggetto prescelto per la nomina o il conferimento dell'incarico, contenente anche l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-18;692#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo