Art. 2

In vigore dal 30 apr 1991
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 marzo 1991 Il Presidente: ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991 Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 175
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-03-04;138#art-2

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