Art. 1
In vigore dal 30 apr 1991
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l', comma 4, il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono adottate norme regolamentari per stabilire i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, e in particolare l';
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota n. 1083 Ris. in data 3 ottobre 1990, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha invitato le organizzazioni sindacali più rappresentative ad esprimere, ai sensi dell' della legge 13 dicembre 1986, n. 874, il proprio parere nella riunione convocata il 5 del predetto mese presso lo stesso Ministero, con l'avvertenza che l'eventuale assenza sarebbe stata ritenuta come tacita rinuncia al diritto dell'organizzazione sindacale ad essere sentita;
Visto il verbale relativo alle risultanze della consultazione delle organizzazioni sindacali invitate alla riunione del 5 ottobre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;
Ritenuto di non poter condividere il parere espresso dalla Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, con nota in data 17 gennaio 1991, riguardo alla determinazione in m 1,58 anziché in m 1,60 del limite minimo di statura richiesto per l'ammissione delle donne ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato, ciò in quanto il limite stabilito in m 1,60 è indispensabile perché sia garantito un efficiente disimpegno del servizio nell'ambiente naturale montano in cui lo stesso deve essere espletato;
Sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
A D O T T A
il seguente regolamento:
.
1. L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Corpo fore- stale dello Stato). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-03-04;138#art-1