Art. 4

Settore legislativo

In vigore dal 1 lug 1990
1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, presso il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni attribuite al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento. Il settore provvede, altresì, agli affari del contenzioso comunitario. 2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; il consigliere può essere coadiuvato da altri consiglieri giuridici, nominati con decreto dello stesso Ministro, e si avvale di personale del Dipartimento, assegnato con ordine di servizio. 3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-04-30;150#art-4

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