Art. 1
Costituzione
In vigore dal 1 lug 1990
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Ritenuto di dover assicurare al predetto Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, una struttura organizzativa idonea all'espletamento delle funzioni attribuite allo stesso Ministro;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
D'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Costituzione
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito indicato Dipartimento, è costituito secondo gli articoli che seguono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-04-30;150#art-1