Art. 4

Settore legislativo

In vigore dal 26 mag 1990
1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, un apposito settore legislativo che povvede all'attività di studio e di consulenza in ordine ai problemi giuridici nelle materie relative alle funzioni delegate al Ministro stesso. 2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. 3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per i rapporti con il Parlamento ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;111#art-4

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