Art. 3
Organizzazione
In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio assemblee parlamentari;
ufficio commissioni parlamentari;
ufficio sindacato ispettivo parlamentare; nonché il servizio affari generali e organizzazione.
2. L'ufficio assemblee parlamentari provvede agli adempimenti di cui all', lettere a), salvo per quanto riguarda i lavori delle commissioni, b), c), d) e) ed h) e si articola nei seguenti servizi: servizio programmazione e rapporti con l'Assemblea della Camera;
servizio programmazione e rapporti con l'Assemblea del Senato;
servizio assegnazione disegni di legge, emendamenti e relazioni tecniche.
3. L'ufficio commissioni parlamentari provvede agli adempimenti di cui all', lettera a), relativamente all'informazione sui lavori delle commissioni parlamentari e al coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo nelle commissioni stesse, f), g) ed i) e si articola nei seguenti servizi:
servizio rapporti con le commissioni della Camera;
servizio rapporti con le commissioni del Senato.
4. L'ufficio sindacato ispettivo parlamentare provvede agli adempimenti di cui all', lettere l) ed m), e si articola nei seguenti servizi:
servizio sindacato ispettivo della Camera;
servizio sindacato ispettivo del Senato.
5. Il servizio affari generali e organizzazione provvede agli adempimenti di cui all', lettera n).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;111#art-3