Art. 4

In vigore dal 15 lug 1988
1. A partire dal 1 ottobre 1988, limitatamente al gasolio utilizzato per gli autoveicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico urbano nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, nonché a quello da utilizzare negli impianti termoelettrici delle isole con esclusione della Sardegna e della Sicilia, il contenuto di zolfo deve essere pari a 0,2% in peso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-06-04;240#art-4

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