Art. 3

In vigore dal 15 lug 1988
1. Il dispositivo dell' non si applica al gasolio: impiegato per le navi adibite alla navigazione marittima; contenuto nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale; destinato alla lavorazione nell'industria della raffinazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-06-04;240#art-3

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