Art. 3

In vigore dal 26 lug 1988
1. Ai dipendenti indicati nell', che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, viene attribuita l'indennità speciale di seconda lingua cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986: 1a fascia: personale inquadrato al 7° livello retributivo e superiori: L. 210.405; 2a fascia: personale inquadrato al 5° e 6° livello retributivo: L. 175.338; 3a fascia: personale inquadrato al 4° e 3° livello retributivo: L. 140.270; 4a fascia: personale inquadrato al 2° e 1° livello retributivo: L. 126.243. A decorrere dal 5 settembre 1986 l'indennità viene corrisposta nei seguenti importi mensili lordi: 1a fascia: L. 241.965; 2a fascia: L. 201.638; 3a fascia: L. 161.310; 4a fascia: L. 145.179. 2. Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici non ubicati nel territorio della regione Valle d'Aosta. 3. L'indennità speciale di bilinguismo è rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente con decreto del Ministro del tesoro, secondo le modalità previste dall' della legge 13 agosto 1980, n. 454.
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