Art. 2

In vigore dal 26 lug 1988
1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accertamento della conoscenza della lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una prova scritta ed una orale. 2. Per le qualifiche funzionali corrispondenti alla ex carriera ausiliaria ed equiparata e per gli operai, l'accertamento della conoscenza della lingua consiste in una conversazione elementare. 3. Le commissioni e le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese, in base alle prove di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono quelle previste dai regolamenti vigenti presso le amministrazioni che bandiscono i relativi pubblici concorsi per la copertura dei posti previsti in pianta organica. 4. Al personale indicato nell' spetta, per sostenere la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, il congedo straordinario per esami e il trattamento economico di missione secondo le norme previste nei rispettivi ordinamenti di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1988-05-30;287#art-2

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