Art. 3

In vigore dal 22 feb 1988
1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente: "1. Il rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge può essere effettuato in favore delle imprese di radiodiffusione sonora di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di stampa indicate negli articoli 16 e 17 della stessa legge, ovvero delle agenzie di informazione radiofonica che abbiano registrato la testata presso il competente tribunale da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge medesima con la qualifica di agenzia quotidiana di informazione per la stampa o analoga, che siano dotate di una struttura redazionale adeguata a consentire l'autonoma raccolta, l'elaborazione e la comunicazione di notizie e che siano altresì collegate mediante abbonamento con non meno di cinque emittenti. Il rimborso può essere altresì effettuato in relazione all'importo delle spese di abbonamento ai servizi informativi delle agenzie di informazione radiofonica al compimento dell'anno di registrazione della relativa testata presso il competente tribunale".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-12-14;557#art-3

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