Art. 2
In vigore dal 22 gen 1988
1. Il comma 1 dell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è sostituito dal seguente:
"1. Le imprese di radiodiffusione sonora, che intendono fruire dei contributi di cui all'art. 11 della legge, sono tenute:
a) alla registrazione quotidiana dell'intera programmazione, su nastro, cassetta o disco; la registrazione deve essere mantenuta per almeno trenta giorni;
b) per le sole imprese che non abbiano presentato la comunicazione di preavviso di cui all', comma 3, alla raccolta ed al mantenimento delle registrazioni di cui al punto a) per la durata di un anno;
c) all'istituzione dei registro di cui al comma 1, lettera d), dell'".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1987-12-14;557#art-2