Art. 3

In vigore dal 16 giu 1946
Le disposizioni di cui agli ed 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, sono abrogate. È altresì abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 del Regio decreto stesso circa gli apparecchi radioriceventi collocati su automezzi. Gli apparecchi a suo tempo tolti d'uso ai sensi di tale comma, tornano nella disponibilità dei legittimi proprietari.
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