Art. 3
In vigore dal 16 giu 1946
Le disposizioni di cui agli ed 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, sono abrogate.
È altresì abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 del Regio decreto stesso circa gli apparecchi radioriceventi collocati su automezzi.
Gli apparecchi a suo tempo tolti d'uso ai sensi di tale comma, tornano nella disponibilità dei legittimi proprietari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;382#art-3