Art. 2
In vigore dal 16 giu 1946
L' della legge 6 maggio 1940, n. 554, è modificato come segue:
"Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.
La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.
È abrogato il R. decreto-legge 22 marzo 1943, n. 280.
L'impianto degli aerei esterni per radioaudizioni è libero, e disciplinato dalle norme degli della legge 6 maggio 1940, n. 554, e dell' della legge stessa, modificato dall' del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-05-05;382#art-2