Art. 4
In vigore dal 15 mag 1946
Il Ministro per l'industria e il commercio può esercitare la sua facoltà di divieto rispetto alle singole imprese entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di cui all', ovvero se la denuncia è pervenuta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del decreto costitutivo della commissione di cui all', entro trenta giorni da quello di tale pubblicazione.
Nel caso previsto dal secondo comma dell' i divieti non hanno effetto nei riguardi delle imprese che al tempo della pubblicazione del relativo decreto Ministeriale abbiano già dato inizio ai lavori relativi non essendo intervenuto il divieto di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-12;211#art-4