Art. 6

In vigore dal 15 mag 1946
È punito con l'ammenda fino al massimo di lire 500.000 chiunque violi i divieti disposti ai sensi del presente decreto. Il Ministro per l'industria e il commercio, con proprio decreto può inoltre ordinare la chiusura degli stabilimenti, per i quali i divieti non siano stati osservati. Chiunque ometta di effettuare la denuncia di cui all' ovvero denuncia circostanze non conformi alla verità o fa una denuncia incompleta è punito con l'ammenda fino a L. 5000. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 12 marzo 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - GRONCHI - ROMITA - TOGLIATTI - CORBINO - SCOCCIMARRO - BROSIO - DE COURTEN - CEVO - LOTTO - CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 194. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-03-12;211#art-6

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