Art. 2

In vigore dal 2 apr 1946
L' organico del ricostituito comune di Anacapri e quello del comune di Capri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 21 aprile 1927, n 709. Al personale già in servizio presso il comune di Capri che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;126#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Anacapri (Napoli). — Testo vigente | Portale Normativo