Art. 2
2 / 3In vigore dal 2 apr 1946
L' organico del ricostituito comune di Anacapri e quello del comune di Capri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 21 aprile 1927, n 709.
Al personale già in servizio presso il comune di Capri che, eventualmente, sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;126#art-2