Art. 2

In vigore dal 25 mar 1946
L'organico del ricostituito comune di Macchiavalfortore e quello del comune di S. Elia a Pianisi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla oro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1194. Al personale già in servizio presso il comune di S. Elia a Pianisi che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;108#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Macchiavalfortore (Campobasso). — Testo vigente | Portale Normativo