Art. 2
2 / 3In vigore dal 25 mar 1946
L'organico del ricostituito comune di Macchiavalfortore e quello del comune di S. Elia a Pianisi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla oro fusione disposta con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1194.
Al personale già in servizio presso il comune di S. Elia a Pianisi che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno esser attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-22;108#art-2