Art. 5

In vigore dal 20 mar 1946
Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, il giorno del ritorno di detti territori all'Amministrazione italiana. Qualora l'entrata in vigore nei territori indicati nel comma precedente sia successiva al 15 aprile 1946, il provvedimento avrà effetto dalla data dell'entrata in vigore. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - NENNI - LUSSU - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCI- MARRO - CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - MOLE- CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - LA MALFA - GASPAROTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 3. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-08;49#art-5

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