Art. 2

In vigore dal 20 mar 1946
Nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dei Paesi contro i quali l'Italia ha dichiarato la guerra, dopo l'8 settembre 1943, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi II e III, del titolo V, del testo della legge di guerra approvato con il R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, relativo al trattamento dei beni nemici ed ai rapporti economici con lo Stato nemico e le persone di nazionalità nemica, e le successive disposizioni emanate nella materia medesima, nonché norme penali che a dette disposizioni si riferiscono. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle Proclaimed Lists e Statutory Lists, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132, del 3 novembre 1945, e successivamente modificate. È fatta salva la facoltà di modificare le liste predette, nei modi previsti dall'art. 325 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415. Con separato provvedimento, sarà regolato il passaggio dalla legislazione penale militare di guerra a quella di pace, salvo, restando, frattanto, l'applicazione delle norme vigenti e delle disposizioni concernenti l'ordinamento della giustizia militare in tempo di guerra.
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