Art. 4
In vigore dal 24 feb 1946
È autorizzata, l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione del presente decreto ed alla revisione generale dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare prevista, dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-07;30#art-4