Art. 1

In vigore dal 27 mag 1947
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni; Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e successive modificazioni, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 per cento e l'istituzione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Udito il parere della Consulta Nazionale; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . A decorrere dal 1° gennaio 1946 i redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni, determinati in applicazione del R. decreto-legge 4 aprile 1939, numero 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, numero 976, sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente tre.

Note all'articolo

  • Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'art. 1 del decretolegislativo luogotenenziale 7 febbraio 1946, n. 30, e' elevato da tre a sei".
  • Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364 come modificato dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 ha disposto (con l'articolo unico) che "A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364, e' elevato da 6 a 12".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-07;30#art-1

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