Art. 4

In vigore dal 17 apr 1946
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - SCOCCIMARRO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei Conti addì 27 marzo 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 83. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;122#art-4

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