Art. 4
4 / 4In vigore dal 17 apr 1946
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 1° febbraio 1946
UMBERTO DI SAVOIA
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti addì 27 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 83. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-01;122#art-4