Art. 3

In vigore dal 2 apr 1946
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1946 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - ROMITA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 marzo 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 81. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;121#art-3

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