Art. 1
In vigore dal 2 apr 1946
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a noi delegata;
Visto il R. Decreto 20 maggio 1928, n. 1195;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzioniato e promulghiamo quanto segue:
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I comuni di Settimo S. Pietro e Maracalagonis, aggregati con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1195, al comuni di Sinnai, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provincie amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Settimo S. Pietro, Maracalagonis e Sinnai.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-01-24;121#art-1