Art. 2
In vigore dal 23 set 1945
La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-10;510#art-2