Art. 2

In vigore dal 23 set 1945
La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.
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Art. 2 Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi. — Testo vigente | Portale Normativo