Art. 1
In vigore dal 23 set 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Principi di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generare dello Stato;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
È autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonché ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-10;510#art-1