Art. 4

In vigore dal 31 ago 1945
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall', non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura,
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-27;475#art-4

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