Art. 3
In vigore dal 1 gen 1956
La Camera di commercio, industria ed agricoltura, sui proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-07-27;475#art-3