Art. 6

In vigore dal 1 ago 1945
Il Governo è autorizzato a procedere, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e finanziarie interessate, per porle in armonia con la nuova circoscrizione provinciale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 11 giugno 1945 UMBERTO DI SAVOIA Bonomi Visto, il Guardasigilli: Tupini Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945 Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 28. - Frasca
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