Art. 4

In vigore dal 1 ago 1945
Tatti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in rigore del presente decreto risulteranno in corso presso le prefettura competenti per territorio, continueranno ad essere trattati sino alla loro definizione, che dovrà compiersi, entro il termine massimo di sei mesi dalla data anzidetta, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-11;373#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo