Art. 3

In vigore dal 27 lug 1945
Le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente decreto, sono a carico: 1) della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, per la parte liquidata con le modalità e secondo le norme stabilite dai Regi decreti-legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), e 18 marzo 1943, n. 126, in base al totale dei contributi alla stessa assegnati in conformità della lettera a) dell'. Tali contributi sono considerati quali versamenti obbligatori anche per la quota eccedente la contribuzione massima stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; 2) del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per la rimanente parte. Nel caso che la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al n. 1 del precedente comma,risulti superiore a quella liquidabile in base al regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, comprese quelle del presente decreto, spettano all'agente o ai suoi aventi diritto le sole prestazioni di cui allo stesso n. 1 del precedente comma.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-28;402#art-3

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