Art. 1
In vigore dal 27 lug 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente aumento delle pensioni dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;
Visto il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il contributo di cui al secondo comma dell' del decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 478, è elevato al 17% a decorrere dal 1° settembre 1942, e al 21% a decorrere dal 1° marzo 1948, delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie corrisposti al personale.
Tale contributo è per il 7% a carico del personale e per il rimanente a carico delle aziende.
Sono competenze accessorie, ai sensi del primo comma del presente articolo, quelle indicate all' del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ed in ogni altra disposizione di legge o di contratto collettivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-28;402#art-1